Tra le esperienze
meno gradevoli della vita professionale di un Carabiniere in
servizio vi è, notoriamente, la possibilità di finire indagato (e
talvolta anche ingiustamente imputato) per reati asseritamente
commessi nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, in
particolar modo quelle di ordine pubblico e di polizia giudiziaria.
Allo stesso modo, può essere convenuto in giudizio, avanti ad un
Giudice Civile, a fronte di una richiesta di danni da parte di
terzi.
Tali evenienze, alla
fine, probabilmente tempreranno ancor più il carattere del militare,
ma per prima cosa gli rovineranno quasi certamente la digestione,
dando spesso vita ad una trafila lunga anche alcuni anni, e con
possibili ricadute immediate poco piacevoli (sospensioni dal
servizio, temporanea impossibilità di avanzamento di grado e/o di
partecipare a missioni all’estero, etc).
In ogni caso,
impongono sicuramente l’onere di nominare da subito un avvocato
difensore, con relativi costi.
Nonostante tutto,
però, in tale frangente lo Stato non svolge esclusivamente le
funzioni di un tritacarne. In effetti, i singoli militari coinvolti
loro malgrado in un qualsiasi giudizio possono anche chiedere di
avvalersi del patrocinio dell’Organo Legale della Repubblica,
ovverosia l’Avvocatura
dello Stato, che ha titolo a curarne istituzionalmente la difesa
avanti ad ogni Giurisdizione (italiana ed estera, oltreché
internazionale) ex art. 44 R.D. n. 1611/1933 “nei giudizi civili
e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora
le amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta e l’Avvocato
Generale dello Stato ne riconosca la opportunità”.
In breve, sarà
necessario:
1) che il singolo
militare formuli al proprio diretto Comandante istanza di essere
ammesso a tale patrocinio, e che quest’ultimo trasmetta
tempestivamente gli atti al proprio vertice di riferimento
(generalmente il Comando Legione, salvo diverse specialità
“autonome” come il RIS, i NIL, il Tuscania, etc. per i quali
provvedono direttamente i rispettivi organi apicali di settore,
anche territoriali), affinché lo stesso, ravvisatine i presupposti,
2) inoltri la
relativa richiesta sia all’Avvocatura Distrettuale dello
Stato
territorialmente competente (in base al luogo in cui si celebra
il processo, o sono in corso le indagini), sia – per via
gerarchica – all’Avvocato
Generale dello Stato in Roma (ovvero solo a quest’ultimo, se la
vicenda si svolge nel Lazio). Tale richiesta dovrà essere
necessariamente corredata di una documentata relazione, contenente
l’esposizione dei fatti e gli elementi forniti a riscontro, e da cui
risulti, in particolare, l’opportunità e l’interesse pubblico
all’assunzione della difesa (interesse che si riscontra, ad es.,
nella necessità di ribadire il primato della legalità dell’azione
amministrativa, ovvero allorché si cerchi di prevenire il formarsi
di precedenti giurisprudenziali potenzialmente pregiudizievoli al
corretto svolgimento dell’attività degli organi dello Stato, ovvero
ancora a fronte di azioni legali evidentemente strumentali al
perseguimento di finalità egoistiche, o alla denigrazione della PA,
etc).
Sulla base della
relazione inoltratagli (nonché, in primo luogo, delle valutazioni
pervenute dall’Avvocato Distrettuale cui a tal fine è destinata
analoga comunicazione – vedi sopra), l’Avvocato Generale decide in
via definitiva se concedere il patrocinio legale, svolgendo un esame
che, in primo luogo, tiene conto del possibile conflitto tra
l’interesse dell’Amministrazione (che l’Avvocatura Erariale è
comunque obbligata a proteggere), e quello volta per volta
perseguito dal singolo militare (in quanto funzionario dello Stato)
alla luce delle particolarità del caso.
La difesa
dell’Avvocatura, ovviamente, non comporta alcun onere finanziario
per chi se ne avvale, ed è estremamente qualificata; unico vero
limite, pratico, il ridotto organico (meno di 300 in tutta Italia)
degli Avvocati e Procuratori dello Stato, soprattutto nelle sedi
distrettuali, che forzosamente limita la materiale possibilità di
assumere incarichi defensionali per procedimenti che si celebrino al
di fuori del capoluogo di Regione (o Provincia Autonoma), dove
l’Avvocatura ha normalmente sede.